Credito d’imposta Ricerca & Sviluppo
- 31 Agosto 2022
- Pubblicato da: Fabio
- Categoria: Finanza Agevolata
Investimenti in R&S agevolabili:
Soglia minima spese ammissibili per R&S: 30.000 euro. Il credito d’imposta si applica alle sole attività di “ricerca e sviluppo” (R&S):
- lavori sperimentali o teorici svolti [cd. “ricerca fondamentale”];
- ricerca pianificata o indagini critiche [cd. “ricerca industriale”];
- acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati [cd. “sviluppo sperimentale”];
- produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi.
NON si considerano attività di R&S: le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
Per informazioni, scrivici a info@officinedelsapere.com o telefona allo 07731533366
Costi agevolabili
- Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (dipendente dell’impresa o collaborazione con l’impresa)
- Spese relative a contratti con università, enti di ricerca e simili, con altre imprese (startup innovative)
- Quote di ammortamento di strumenti e attrezzature e laboratorio (acquisizione e utilizzazione)
- Competenze tecniche e privative industriali (conoscenze tecniche riservate; risultati di ricerche già effettuate da terzi; “contratti o licenze di know-how”; software coperti da copyright; invenzione industriale o biotecnologica; topografia di prodotto a semiconduttori; nuova varietà vegetale)
Altri costi: Spese per certificazione contabile, fino a un limite di 5.000 euro, solo per le imprese che non sono soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale.
Come calcolare il beneficio fiscale:
Criterio della “spesa incrementale complessiva”: differenza positiva tra l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione e la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta di osservazione.
Il periodo di osservazione per il calcolo della media aritmetica è fisso e corrisponde ai tre periodi di imposta che precedono il primo periodo di applicazione dell’agevolazione (triennio 2012-2013-2014 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Esempio:
Media triennale (2012-2013-2014) delle spese agevolabili | Spese in R&S
(anno di richiesta del credito) |
Spesa incrementale | Beneficio | |
Spese agevolabili al 50% |
400 (200+500+500) |
500 | +100 |
50 (100*50%) |
Modalità di fruizione
- nessuna istanza preventiva (credito automatico);
- credito compensabile in F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline;
- deve essere riportato nel quadro RU del modello UNICO relativo al periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati;
- la possibilità di compensazione decorre dal periodo di imposta successivo a quello di sostenimento dei costi;
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile (IRPEF/IRES/IRAP);
- il credito è cumulabile con altre misure agevolative; in ogni caso l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.
Documentazione e certificazione
- bilancio certificato;
- se bilancio NON è certificato, obbligo di allegare la documentazione attestante i costi ammissibili certificata dal soggetto incaricato di compiere la revisione legale, collegio sindacale, revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti entro la data di approvazione del bilancio.
Cosa conservare e produrre in termini di documentazione
- progetto di ricerca contenente la descrizione relativa alle attività intraprese dall’impresa beneficiaria;
- personale (sia dipendente che in rapporto di collaborazione): fogli presenze nominativi con indicazione giornaliera delle ore impiegate in R&S e debitamente firmati dal legale rappresentante ovvero dal responsabile dell’attività di ricerca;
- strumenti e attrezzature di laboratorio: dichiarazione del legale rappresentante (o del responsabile alla ricerca) indicanti misura e periodo di impiego per attività di R&S;
- contratti di ricerca:
- contratti;
- relazione (debitamente firmata) con indicazione delle attività svolte per R&S nel periodo di imposta.
In assenza del contratto scritto di cui al primo punto, può ritenersi sufficiente una fattura “parlante”, accompagnata dalla relazione firmata di cui al secondo punto.
Sul punto si adotta l’interpretazione sostanziale e non meramente formale del concetto di “contratto di ricerca”, nel cui ambito rientrano i contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati o altre imprese (comprese startup innovative e i professionisti), di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), come ripreso dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto attuativo;
- prospetto recante l’elencazione analitica degli investimenti realizzati nei periodi di imposta precedenti e utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito di imposta (tale prospetto non è soggetto a certificazione da parte del Revisore legale);
- documentazione che attesti gli investimenti realizzati di cui al punto precedente.